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Art. 727. Abbandono di animali

Art. 727. (1) Abbandono di animali. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttivi di gravi sofferenze (2).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 3, L. 20 luglio 2004, n. 189 (in vigore dal 1° agosto 2004) che ha introdotto, fra l’altro, il Titolo IX-bis c.p. contenente gli articoli da 544-bis a 544-sexies.

Il reato di «Maltrattamento di animali» (contravvenzione  originariamente prevista dal presente articolo), è ora un delitto previsto dall’art.544-ter c.p.

Procedura: vd. art. 650.

(2) Si riporta l’art. 4 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013 (riportata sub Titolo IX bis c.p.) recante «Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela  dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani» (pubblicata nella G.U. del 6 settembre 2013, n. 209), con originaria efficacia di 24 mesi poi prorogata, con ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2014 (pubblicata in G.U. 8 settembre 2014, n. 20) per 12 mesi dal giorno di pubblicazione in G.U. di tale ultima ordinanza:

«Art. 4. 1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente».