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Art. 134. Modalità di documentazione

Art. 134. Modalità di documentazione.

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura  manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta  indispensabilità.

Il comma 4 è stato così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.