Art. 134. Modalità di documentazione.
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.
Il comma 4 è stato così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.