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Art. 390. Procurata inosservanza di pena

Art. 390.  Procurata inosservanza di pena. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila (euro 51) a due milioni (euro 1.032) se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’art. 386.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo solo nella prima ipotesi (381 c.p.p.). Il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati  etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.