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Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento

Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza  inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di  consiglio anche della persona offesa, se compare.

Il comma 1-bis è stato aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.