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Art. 720. Partecipazione a giuochi d’azzardo

Art. 720. Partecipazione a giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella  contravvenzione preveduta dall’art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti (1).

(1) Per deroghe di applicabilità della disposizione del presente articolo, vedi nota all’art. 718 c.p.

Procedura: cd. art. 650.