Art. 720. Partecipazione a giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti (1).
(1) Per deroghe di applicabilità della disposizione del presente articolo, vedi nota all’art. 718 c.p.
Procedura: cd. art. 650.