Art. 70. Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto], l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.
2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392.
1 È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24 Cost., l’art. 70 comma 1 c.p.p. limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto». Deve infatti ritenersi vulnerato il diritto all’autodifesa nell’ipotesi in cui la infermità mentale non coincidente con la totale incapacità di intendere e di volere, risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento poiché in tal caso, non potendo trovare applicazione la disposizione impugnata, resterebbe precluso l’epilogo consistente in una decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere (Corte cost. 20 luglio 1992, n. 340).