Logo del Laurus Robuffo

Art. 590 sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Art. 590-sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come  definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Articolo inserito dall’art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.