Logo del Laurus Robuffo

Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione. 1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre milioni (euro 1.549), senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.