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Art. 324. Procedimento di riesame
Capo III - Impugnazioni

                                                                                                    CAPO III

                                                                                             IMPUGNAZIONI

Art. 324. Procedimento di riesame.

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto  domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza,  l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato  mediante deposito in cancelleria (1).

3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del  riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame,  facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel  termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (2).

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in  camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è  comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale (3).

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

(1) Il 2° e il 3° periodo del comma 2 sono stati aggiunti ad opera dell’art. 18 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Il co. 5 è stato così modificato dall’art. 181 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.

(3) Comma così modificato dall’art. 11, L. 16 aprile 2015, n. 47.