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Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure

Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure.

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.