Art. 352. (1) Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).
(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 40 D.Lgs. 507/99 già citato sub art. 345. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.