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Art. 212. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Art. 212.  Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.  L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in [manicomio giudiziario],ovvero in una casa di cura e di custodia (1).

Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in [un manicomio comune], cessa l’esecuzione di dette misure (2). Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (3).

 

(1) Ai sensi dell’art. 62 commi 1 e 2 L. 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 111 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ai manicomi giudiziari sono stati sostituiti gli ospedali psichiatrici giudiziari.

(2) Gli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, l’art. 11 comma 1, L. 13 maggio 1978, n. 180 hanno disposto la sostituzione dei manicomi comuni con gli ospedali psichiatrici civili.

(3) Si riporta il testo dei commi 2 e 4 (quest’ultimo come modificato dall’art. 1, D.L. 31 marzo 2014, n. 52, conv., con modif., dalla L. 30 maggio 2014, n. 81) dell’art. 3-ter, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (recante «Interventi urgenti per il contrasto della  tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri »):

«Art. 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 1.Omissis.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Omissis.

4. A decorrere dal 31 marzo 2015 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il  magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

5 - 10. Omissis».