Art. 251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra. Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.
Procedura: 1) per la procedibilità v. art. 247; 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio per il 1° comma, facoltativo per il 2° (artt. 380, 381 c.p.p.);
3) la competenza è della Corte di Assise per le ipotesi previste dal comma 1 e del Tribunale monocratico per le ipotesi previste dal comma 2.
Il fermo è consentito per il primo comma (384 c.p.p.); non è consentito per il secondo comma.