Art. 1.
1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all’ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria nel cui profilo professionale risultano compresi.
2. Il dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria ripartisce fra il personale, con ordine di servizio, i compiti indicati nel comma 1, tenuto conto dei profili professionali, in modo da assicurare la continuità e funzionalità del servizio.