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Art. 392. Casi

Art. 392. Casi.

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

    a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

    b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

    c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; (1)

    d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 e all’esame dei testimoni di giustizia; (2)

    e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

    f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

    g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,  600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il  pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza (3).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis (4) (5) (6).

(1) Lettera così modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 267.

(2) Lettera così modificata prima dalla L. n. 267/1997 cit. e poi dall’art. 21, L. 11 gennaio 2018, n. 6.

(3) Il comma (introdotto dall’art. 13, L. 15 febbraio 1996, n. 66, poi modificato prima dalla L. 3 agosto 1998, n. 269 e in seguito dall’art.15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi ancora dall’art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e poi sostituito dall’art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) è stato, infine, sostituito dall’art. 5, co. 1,
lett. g), L. 1° ottobre 2012, n. 172 e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(4) Comma così modificato - mediante l’aggiunta delle parole “ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis” -  dall’art. 28, L. 30 giugno 2009, n. 85.

(5) Per l’incidente probatorio in tema di reati ministeriali, v. l’art. 1 L. 5 giugno 1989, n. 219.

(6) Con sentenza 10 marzo 1994, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 392 e 393, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.