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Art. 32. Interdizione legale

Art. 32. Interdizione legale.  Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale.

La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà genitoriale (1).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti (2).

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

(1) Comma modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(2) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 105, D.Lgs. n. 154/2013 cit.