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Art. 614. Violazione di domicilio
Capo III - Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

                                                                                             CAPO III 

                                                                                          SEZIONE IV

                                                     DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

Art. 614. Violazione di domicilio. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita  di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

(1) Comma così modificato dall’art. 3, co. 24, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.) se il delitto è quello semplice; si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorre una delle aggravanti prevedute dall’ult. cpv.; 2) l’arresto è facoltativo per le ipotesi previste dai commi 1, 2 (381 co. 2 lett.f-bis c.p.p.) e 4 (381 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.