Art. 273. (1) Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2.065).
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).
(1) Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza del 23 giugno 1985, n. 193.