Logo del Laurus Robuffo

Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Art. 273. (1) Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.  Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove,  costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2.065).

Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).

(1) Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza del 23 giugno 1985, n. 193.