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Art. 117. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

Art. 117. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. 

1. Le disposizioni previste dall’articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile.