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Art. 32 ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Art. 32 ter.  Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Articolo aggiunto dall’art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così modificato (nel co. 2) dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.