Logo del Laurus Robuffo

Art. 204 bis. Comunicazioni dell’autorità giudiziaria in tema di rogatoria

Art. 204 bis. (1) Comunicazioni dell’autorità giudiziaria in tema di rogatoria. 

1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l’autorità giudiziaria che la invia direttamente all’autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

(1) Articolo inserito dall’art. 15 della L. 5 ottobre 2001, n. 367 (in vigore dal 9 ottobre 2001).