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Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Chiunque contraffà o  comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai  consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 23 luglio 2009,n. 99.

Procedura: 1) si procede d’ufficio; 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Con specifico riferimento al settore degli oli vergini di oliva, si riportano gli artt. 12, 13, 14 e 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”):

«Art. 12. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 1. Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini  di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517  e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e  funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Art. 13. Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 1. La condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o  denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su  almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

Art. 14. Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi. 1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di  conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del  denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

3. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: omissis.

Art. 15. Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione. 1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello  Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».