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Art. 679 bis. Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Art. 679-bis. Omissioni in materia di precursori di esplosivi. Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Articolo inserito dall’art. 3, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Procedura: vd. art. 650.