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Art. 256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Art. 256.  Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.  Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello  Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena [di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto in flagranza 1° e 4° comma obbligatorio (380 c.p.p.); 3° comma non consentito; 3) fermo: consentito (art. 384 c.p.p.); 4) competenza: Corte di assise per le ipotesi di cui ai commi 1 e 4; Tribunale monocratico per le ipotesi di cui al comma 3.