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Art. 107 bis. Denunce a carico di ignoti

Art. 107 bis. (1)  Denunce a carico di ignoti. 

1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

(1) Articolo inserito dall’art. 50 L. 16 dicembre 1999, n. 479.