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Art. 135. Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena

Art. 135. (1)  Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena. 

1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

(1) Articolo sostituito dall’art. 52 L. 16 dicembre 1999, n. 479.