Art. 521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1 bis e 1 ter, 517, comma 1 bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.
Articolo inserito dall’art. 189 D.Lgs. 51/98 e succ. mod. e poi così modificato, nel co. 1, dall’art. 47, L. 16 dicembre 1999, n. 479.