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Art. 237. Cauzione di buona condotta

Art. 237.  Cauzione di buona condotta.  La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila (euro 103) né superiore a lire quattro milioni (euro 2.065).

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Articolo sostituito dall’art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689.