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Art. 29

Art. 29.  Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a’ termini degli artt. 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all’applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell’art. 52 di questo decreto.