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Art. 22

Art. 22.  Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l’esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia, o in case di correzione a’ termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.