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Art. 13

Art. 13.  Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte secondo il codice penale.