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Art. 283. Attentato contro la costituzione dello Stato

Art. 283. Attentato contro la costituzione dello Stato. Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo; il fermo è consentito (381-384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.