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Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione

Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.  Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3) dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.