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Art. 201. Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Art. 201.  Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero.  Quando, per un fatto commesso all’estero si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell’art. 12, n. 3), l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.