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Art. 207. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti

Art. 207. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.

1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare  rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente  previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’articolo 372 del codice penale,  ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

1 Sul divieto di arresto del testimone v. sub art. 381.