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Art. 711. Riestradizione

Art. 711. Riestradizione. 

1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.

Vedi anche l’art. 25, L. 22 aprile 2005, n. 69.