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Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si
fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto
comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (1) (2)

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente co. 4, come sostituito dalla L. n. 251/2005 cit.:

- nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU sugli stupefacenti) sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p. (sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251);

- nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, co. 2, c.p., sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p.
(sentenza 14 - 18 aprile 2014, n. 105);

- nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, co. 3, c.p., sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4,
c.p. (sentenza 14 - 18 aprile 2014, n. 106);

- nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza  della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990 cit. sulla recidiva reiterata
prevista dall’art. 99, co. 4, c.p. (sentenza 24 febbraio - 7 aprile 2016, n. 74);

- nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento...) sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p. (sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205).