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Art. 73. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Art. 73. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.  Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.