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Art. 548. Deposito della sentenza

Art. 548. Deposito della sentenza.

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi  appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è  comunicato al pubblico ministero è notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza (1).

3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso [notificato all’imputato contumace e] (2) comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

(1) Il comma 2 non è stato coordinato alle modifiche apportate al co. 2 dell’art. 544 dall’art. 6 D.L. 1 marzo 1991, n. 60 (v. nota 1 all’art. 544) (riduzione da 30 a 15 giorni del  termine per la redazione delle sentenze di «media complessità»).

(2) Parole soppresse dall’art. 10, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.