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Art. 533. Condanna dell’imputato
Capo II - Sezione II - Sentenza di condanna


                                                                                                  Sezione II
                                                                                      Sentenza di condanna


Art. 533. Condanna dell’imputato.

1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (1).

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul  concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per  tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal  senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare  la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 20 febbraio 2006, n. 46.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

1 In relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena «a seguito di giudizio direttissimo », si veda la particolare previsione di cui all’art. 8 L. 13 dicembre  1989, n. 401.

2 Si riporta il testo degli artt. 4 e 6, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97 (recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del  giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche»):

    «Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva.

     1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i  dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

    2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato».

    «Art. 6. Disposizioni patrimoniali.

     1. Omissis.

    2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei Conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato».

La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile / 3 maggio 2002, n. 145, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4, L. n. 97/2001 cit., nella parte in cui  dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.