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Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni (euro 1.032).

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.