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Art. 58 bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

Art. 58 bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti
dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.

Articolo aggiunto dalle legge 4 marzo 1958, n. 127.