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Art. 126. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione

Art. 126. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.