Logo del Laurus Robuffo

Art. 373. Falsa perizia o interpretazione

Art. 373.  Falsa perizia o interpretazione. Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.

Procedura: v. articolo precedente.