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Art. 177. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

Art. 177.  (1) Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.  Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale
resta sospesa l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell’art. 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale (2) (3) (4).

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato  all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 della L. 25 novembre1962 n. 1634.

(2) La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza del 25 maggio 1989, n. 282, la illegittimità del primo comma, nella parte in cui, nel caso di revoca
della liberazione condizionale non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale e delle restrizioni di libertà che ha subìto il condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

(3) Il co. 1 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. 2 giugno 1997, n. 161 nella parte in cui non prevede che
il condannato alla pena dell’ergastolo cui sia stata revocata la liberazione condizionale possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne
sussistano i relativi presupposti.

(4) La Corte costituzionale con sentenza 23 dicembre 1998, n. 418 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 177, comma 1, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole anziché stabilire che la liberazione condizionale revocata se la condotta del soggetto in relazione alla condanna subita appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.