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Art. 143-bis. Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell’imputato

Art. 143-bis. Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell’imputato. 

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Articolo inserito dall’art. 14, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis c.p.p.