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Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna

Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna.  

1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.

3, La persona medesima è altresì posta in libertà  in caso di diniego dell’estradizione.

4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.