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Art. 416 ter. Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 416 ter.  (1) Scambio elettorale politico-mafioso. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

(1) L’articolo - aggiunto dall’art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n.356 - è stato sostituito dall’art. 1, L. 17 aprile 2014,n. 62 (in vigore dal 18 aprile 2014) ed infine così modificato dall’art. 1, co. 5, L. 23 giugno 2017, n.103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.