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Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali.

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali  eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.