Art. 687. (1) Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire centomila (euro 51).
(1) Questo fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo. Vedi art. 33 lett. a L. 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi dell’art. 59 D.lgs. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.